La Normativa dei Fondi Pensione Italiani
Il settore risulta oggi fortemente regolamentato, con una disciplina ricca e ben integrata con la normativa europea.
Il testo fondamentale di riferimento per la disciplina del settore è il Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) che, con le successive modifiche ed integrazioni (tra le quali segnaliamo per importanza il D.L. 13 dicembre 2018, n. 147) costituisce il Testo Unico di riferimento.
Ad esso si affianca il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 2 settembre 2014, n. 166, che è il Regolamento di attuazione dell’articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 252, e contiene norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse.
Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252
Disciplina le forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n.103, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
Con il citato Decreto Legislativo 147/2018 recepisce la Direttiva UE del Parlamento e Consiglio Europeo n. 2016/2341 – EPAP II, meglio conosciuta come IORP II (Institutions for Occupational Retirement Provisions), che introduce significative modifiche, tra le quali citiamo:
- la creazione delle cosiddette “funzioni fondamentali”: Gestione dei Rischi, Funzione di Revisione Interna, Funzione Attuariale (quest’ultima solo in caso di assunzione dei rischi biometrici o per fondi che garantiscono un rendimento o un determinato livello di prestazioni);
- la revisione delle disposizioni sui requisiti di professionalità e onorabilità;
- disposizioni in materia di esternalizzazioni (possibili anche per le funzioni fondamentali) e remunerazione (che deve rispettare determinati criteri ed essere comunicata nelle linee essenziali);
- la definizione di regole di rappresentazione degli investimenti del fondo in prodotti ESG;
- l’estensione dell’istituto della banca depositaria per tutti i fondi pensione;
- una revisione della disciplina delle sanzioni amministrative, che vengono inasprite.
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 2 settembre 2014, n. 166
Il Capo I – Disposizioni di carattere generale definisce le tipologie di investimento, suddividendole tra strumenti finanziari, organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR, OICVM, FIA), derivati e liquidità. Stabilisce inoltre che il regolamento si applica a tutti i fondi pensione ad eccezione dei PIP e di quelli che gestiscono le attività tramite contratti assicurativi.
Il Capo II – Criteri e limiti di investimento definisce, nell’ordine:
- i criteri di gestione, strutture organizzative e procedure da adottare nella gestione dell’attivo. Introduce inoltre il criterio della “sana e prudente gestione”;
- le possibilità di investimento delle disponibilità: sono consentiti i) investimenti in strumenti finanziari, ii) operazioni di pronti contro termine e di prestito titoli (purchè finalizzati a una gestione efficiente del portafoglio), iii) detenere liquidità, nei limiti previsti nel DPI, iiii) utilizzare derivati, ma esclusivamente per la riduzione del rischio o per una più efficiente gestione e nel rispetto di limiti definiti.
- i limiti di investimento delle disponibilità complessive in determinati strumenti finanziari:
- il 30% delle disponibilità complessive in strumenti non negoziati nei mercati regolamentati e in OICR alternativi (FIA);
- il 5% delle disponibilità in strumenti finanziari emessi da uno stesso soggetto, e del 10% da soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo;
- il 20% delle disponibilità in FIA (l’investimento in un singolo FIA non può comunque superare il 25% del valore del FIA stesso);
- il 5% delle disponibilità in strumenti connessi a merci;
- il 30% delle disponibilità in esposizione valutaria, purchè motivata dal fondo in relazione alle proprie caratteristiche e alla politica di investimento che intende adottare;
- la gestione garantita.
Il Capo III – Conflitti di interesse e incompatibilità, sancisce:
- l’obbligo in capo ai consigli di amministrazione dei fondi pensione di formulare per iscritto, applicare e mantenere un’efficace politica di gestione dei conflitti di interesse;
- l’incompatibilità dello svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel fondo pensione con lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel gestore convenzionato, nel depositario e in altre società dei gruppi cui appartengono il gestore convenzionato e il depositario.